La Commissione nazionale per la formazione continua

Con D.M. 24 settembre 2008, é stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

La Commissione, che dura in carica 3 anni dalla data del suo insediamento, È cosÌ composta:

Il decreto é stato registrato dagli organi di controllo il 16 ottobre 2008, Reg. 5, foglio 329.

Composizione delle Sezioni della Commissione Nazionale Formazione Continua
(approvate dalla CNFC il 10 dicembre 2008)

Il Comitato tecnico delle Regioni per l’Ecm

Il Comitato Tecnico delle Regioni opera a sostegno della funzione di governance della Commissione Nazionale, all’interno della sezione “Criteri e procedure di accreditamento dei privati pubblici e privati”. Supporta la collaborazione tra i livelli nazionali e regionali nel campo della formazione continua e svolge le funzioni specificamente indicate nell’ Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 quali:

Il Comitato fornisce, inoltre, supporto alla Commissione per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria per le Regioni, di competenza anche delle altre Sezioni in cui la Commissione È articolata ed esprime i pareri richiesti dalla Conferenza Stato-Regioni relativi alle determinazioni che assumano valore programmatorio, normativo e prescrittivo.
Regolamento per i lavori del Comitato Tecnico delle Regioni per l’ECM

Comitato tecnico delle Regioni presso l’Agenas
In applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (rep. atti n. 168) sul riordino del Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina